| Statuto |
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| Scritto da Administrator |
| Lunedì 13 Ottobre 2008 07:34 |
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Statuto dell'Associazione Italian Hospitality Associazione iscritta nel registro delle associazioni presso l’agenzia delle entrate di Nola Prot. n° 2007096330 n° progressivo 2007039393. Codice Fiscale n° 92029990634. Conto Corrente Postale n° 87650644, intestato a Italian Hospitality- cod. IBAN it-15-z-07601-03400-00087650644 TITOLO I - COSTITUZIONE – SEDE – STRUTTURA ART. 1 E’ costituita un’associazione denominata “ITALIAN HOSPITALITY”, con sede provvisoria in Via Anfiteatro Laterizio,129 Angolo Piazza Geremia Trinchese NOLAL’associazione potrà stabilire Sedi di rappresentanza in altre città italiane e straniere.La durata dell’associazione è illimitata. ART. 2L’associazione è apolitica, indipendente e senza finalità di lucro.ART. 3L’associazoine è formata da soci ordinari divisi per categoria in: Ambasciatori, Consoli R, Rappresentanti,Allievi rappresentanti, che ne fanno parte integrante. Inoltre all’associazione possono essere iscritti anche gli associati sostenitori. Sono considerati tali tutti coloro che credono nella cultura Gastronomica Italiana, pur non operando nel settore della ristorazione. Possono essere altresì sostenitori i ristoranti, gli alberghi, i bar le enoteche le aziende vinicole e tutte le aziende che operano nel settore gastronomico, sia esse aziende di produzione che di distribuzione.Non possono essere ammessi soci temporanei.Gli obblighi e diritti dei Soci sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo. ………………………………………………………………………………………………………………………………TITOLO II - SCOPIART. 4L’associazione ha per scopo:a) Promuovere e sviluppare la cultura gastronomica e culinaria Italiana nel mondo, creare un codice della cucina Italiana applicabile in ogni parte del mondo, promuovere lo sviluppo di scuole e enti di formazione tesi alla formazione ed aggiornamento degli chef italiani nel mondo. Promuovere lo sviluppo e la riscoperta della cucina italiana regionale e provinciale in Italia e nel mondo. b) Promuovere e sviluppare la cultura dello stile italiano nel servizio di ristorazione, anche attraverso la formazione di esperti di sala che con lo stile tipicamente italiano dimostrino nel mondo la classe e l’eleganza nel servizio, tipicamente italiana;c) Promuovere e sviluppare la cultura del vino italiano, anche attraverso la formazione di esperti somelier ed enologi, in grado con il proprio lavoro di far apprezzare nel mondo la qualità dei vini Italiani, soprattutto per quanto riguarda i vini non ancora conosciuti nel mondo;d) Promuovere e sviluppare la cultura del bere italiano al bar, anche mediante la promozione di bevande tipicamente italiane, e mediante l’utilizzazione nei propri cocktail di bevande prodotte in Italia;e) Promuovere e sviluppare le aziende Italiane che producono prodotti tipici, anche se si tratta di prodotti non protetti dalle normative comunitarie;f) promuovere la costituzione di Ambasciate Nazionali , di Consolati regionali, di consolati provinciali;g) progettare, organizzare e gestire attività di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione professionale di giovani da immettere sul mercato del lavoro e/o di lavoratori già inseriti in aziende produttive del settore mediante progetti specifici collegati a programmi regionali nazionali e comunitari; mantenere contatti con Associazioni che perseguono gli stessi fini;h) svolgere in campo nazionale ed internazionale ogni ed eventuale azione connessa al conseguimento dei suoi scopi e prendere tutte le iniziative che a questo fine appaiono utili e proficue;i) Promuovere lo stile Italiano dell’ospitalità promuovendo gli alberghi Italiani in Italia e in tutte le parti del mondo l) Promuovere la cultura gastronomica italiana in Italia e nel mondo, promuovendo i ristoranti italiani in qualsiasi parte del mondo, purchè gli stessi utilizzino prodotti italiani e rispettino la cultura e la tradizione gastronomica italiana.m) Promuovere i rapporti e la coesione tra tutte le associazione che si interessino del settore ristorazione ( cucina, sala, bar, somelier). ………………………………………………………………………………………………………………………………TITOLO III - ASSOCIATIART. 5Possono aderire all’associazione i cittadini italiani, anche se residenti all’estero, sempre ed unicamente per il tramite delle Ambasciate nazionali, Consolati Regionali, Rappresentanze provinciali, e i lavoratori del settore della ristorazione stranieri, purché gli stessi dimostrino di utilizzare prodotti italiani e ricette italiane e di credere nella cultura gastronomica italiana. Gli Associati hanno diritto alle prestazioni e servizi resi dall’Associazione senza alcuna limitazione anche in caso di temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli Associati sono ammessi alla partecipazione attiva nell’amministrazione delle Ambasciate , dei Consolati, delle Rappresentanze. In particolare tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle Assemblee con diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, secondo le modalità indicate negli articoli successivi. Ogni associato ha diritto ad un voto.ART. 6Gli associati si suddividono in Ambasciatori Onorari, Ambasciatori, Consoli,Consiglieri, Sostenitori.ART. 7AMBASCIATORI ONORARI – possono essere nominati Ambasciatori Onorari tutti coloro che, per particolare attività ed aiuti costituenti benemerenza, ne siano ritenuti meritevoli dalle singole Ambasciate, dai Consolati, dalle Rappresentanze. La nomina deve essere ratificata dal consolato Regionale di competenza; l’Ambasciata Nazionale valuta la richiesta ed effettua la nomina. Ogni Consolato Regionale dovrà tenere aggiornata la lista degli Ambasciatori Onorari di competenza; la stessa incombenza spetta all’Associazione complessivamente. La carica di Presidente Onorario dell’Associazione, la cui durata è pari a quella delle altre cariche, sarà sancita dall’Assemblea Generale dei Delegati, su proposta del Consiglio Nazionale.ART. 8AMBASCIATORI – possono essere Ambasciatori tutti coloro i quali sono stati per almeno 10 anni consoli ed abbiano operato per tutto il periodo senza note di demerito. Possono altresì essere ambasciatori tutti coloro i quali sono da almeno 15 anni operatori del settore della ristorazione (cucina, sala, bar, somelier) ed abbiano con atti concreti mostrato di tutelare in tutte le sedi opportune e nella propria attività la cultura gastronomica culinaria italiana. Possono, inoltre, essere nominati ambasciatori i membri dei consigli direttivi nazionali e regionali delle associazioni di categoria ( settore cucina, sala, bar, somelier). Per essere nominati ambasciatori è necessario il parere favorevole del consiglio direttivo del consolato regionale e il beneplacito del consiglio nazionale degli Ambasciatori. Sono Ambasciatori di diritto, i presidenti dei Consolati Regionali e delle Rappresentanze provinciali.ART. 9CONSOLI- possono essere consoli coloro i quali operano nel settore della ristorazione ( settore, cucina, sala, bar, somelier) da almeno 10 anni, o che siano consiglieri da almeno 5 anni e che dimostrino di conoscere i prodotti gastronomici della propria regione ed i principali prodotti gastronomici nazionali. All’uopo verranno costituite apposite commissioni d’esame presiedute da un membro del consiglio nazionale degli Ambasciatori che valuterà il curriculum e le conoscenze del candidato. ART. 10CONSIGLIERI- possono essere consiglieri tutti coloro i quali non abbiano i requisiti per diventare consoli. Sono “CONSIGLIERI STUDENTI”, tutti gli allievi iscritti presso un istituto alberghiero che dimostrino di volersi impegnare per apprendere le tradizioni e la cultura gastronomica della propria zona, regione e i principali prodotti gastronomici nazionali.ART. 10 BISSOSTENITORI- possono essere sostenitori, tutti coloro i quali credono nella cultura gastronomica Italiana, pur non operando nel settore della ristorazione. Possono altresì essere sostenitori i ristoratori, gli albergatori, le enoteche e tutte le aziende che operano nel settore gastronomiche, siano esse aziende di produzione che di distribuzione. ART. 11La qualità di associato si perde:a) per dimissioni;b) per morosità;c) per indegnità;Il provvedimento di radiazione per indegnità viene assunto dal Consiglio Nazionale degli Ambasciatori , a maggioranza assoluta dei componenti, con voto a scrutinio segreto su segnalazione del Consiglio Direttivo del consolato provinciale . Contro il provvedimento di radiazione del Consiglio Nazionale degli Ambasciatori, l’interessato può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri, nel termine di venti giorni dalla data di comunicazione di decisione del Consiglio medesimo. Ove la decisione del Collegio dei Probiviri contrasti con quella del Consiglio Nazionale degli Ambasciatori, la questione deve essere inserita all’ordine del giorno della prima Assemblea generale dei Delegati, che deciderà in merito, a maggioranza assoluta dei presenti. ART. 12Gli Associati sono tenuti:a) all’osservanza scrupolosa del presente Statuto;b) al versamento della quota associativa che sarà determinata annualmente, come pure altri eventuali contributi, dall’Assemblea Generale dell’Associazione . Le quote di spettanza all’ambasciata Nazionale ed ai Consolati Provinciali saranno determinate annualmente, come pure altri eventuali contributi, dall’Assemblea dei delegati di competenza, a norma del presente Statuto. Le modalità di versamento saranno dettate dal regolamento interno di applicazione del presente Statuto;c) a prestare, se richiesti, la loro opera per il raggiungimento degli scopi sociali. La quota o il contributo associativo è intrasmissibile e non può essere in ogni caso rivalutata.………………………………………………………………………………………………………………………………TITOLO IV -ORGANI DELL’ASSOCIAZIONEART. 13Gli organi dell’Associazione sono:a) l’Assemblea Generale dei delegatib) il Consiglio Nazionale degli Ambasciatori c) la Giunta Esecutivad) il Collegio dei Probivirie) il Collegio dei Sindaci RevisoriGli Organi dei Consolati Regionali sono:a) l’Assemblea dei Delegatib) il Consiglio Regionalec) il Collegio dei Sindaci RevisoriGli Organi delle Rappresentanze Provinciali sono:a) l’Assemblea Generale degli associatib) l’Assemblea generale degli associati di Consolato, dove espressamente convocata e presieduta dal Presidente del consolato di appartenenzac) Il Consiglio Direttivod) Il Collegio dei Sindaci Revisorie) I comitati locali ART. 14L’Assemblea Generale dei Delegati è composta dagli associati eletti nelle singole assemblee dei Delegati dei Consolati Regionali . I Delegati Regionali sono eletti dalle Assemblee Generali delle singole Rappresentanze provinciali. Ogni Consolato Regionale ha diritto nell’Assemblea generale dei Delegati, a un delegato ogni cento (100) associati (fra tutti quelli dei Consolati Provinciali di competenza) in regola con il versamento della quota associativa. Ogni Rappresentanza provinciale ha diritto nell’Assemblea regionale dei Delegati Consolari a un delegato ogni cinquanta (50) associati in regola con il versamento della quota associativa. L’Assemblea Generale dei Delegati si riunisce almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell’esercizio sociale. Essa si riunisce altresì qualora lo ritenga opportuno il Consiglio Nazionale o quando ne faccia richiesta un numero di consolati regionali, rappresentanza provinciale, pari a due terzi (2/3).ART. 15L’Assemblea Generale dei delegati viene convocata dal Consiglio Nazionale con lettera raccomandata diretta ed inviata ai singoli Consolati Regionali almeno due mesi prima della data fissata per la riunione. La stessa convocazione sarà pubblicata sul sito web dell’associazione organo ufficiale dell’associazione.L’Assemblea Regionale dei Delegati viene convocata dall’ Ambasciatore Console Regionale con lettera raccomandata diretta ed inviata alle singole Rappresentanze provinciali di competenza non appena ne riceverà notizia dal Consiglio Nazionale o ogni qualvolta il Consiglio Regionale lo riterrà necessario almeno 30 giorni prima della data di convocazione.L’Assemblea Generale degli associati delle rappresentanze provinciali viene convocata dall’Ambasciatore Rappresentante Provinciale con lettera ordinaria diretta ed inviata ai singoli associati indicativamente 20 giorni prima della data fissata per la riunione. ART. 16L’Assemblea Generale dei Delegati è presieduta dal Presidente effettivo dell’associazione o, in mancanza dal Vice Presidente Vicario.In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita se è presente almeno la metà, più uno, dei Delegati. In seconda convocazione, da fissare almeno un’ora dopo la prima, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.Ogni socio appositamente delegato a partecipare all’Assemblea, può farsi rappresentare, a mezzo di delega scritta, da un altro delegato. Nessun delegato può comunque essere titolare di più di tre deleghe.Le deleghe per l’Assemblea Generale dei Delegati si ritengono valide solo se presentate su carta intestata del Consolato Regionale di appartenenza, firmate dal delegante e controfirmate dal Presidente.Le deleghe per l’Assemblea Regionale dei Delegati si ritengono valide solo se presentate su carta intestata della Rappresentanza di appartenenza, firmate dal delegante e controfirmate dal Presidente.Le deleghe per l’Assemblea Generale degli Associati delle singole Rappresentanze si ritengono valide solo se presentate per iscritto e controfirmate dal delegante. ART. 17L’Assemblea Generale dei Delegati può essere straordinaria ed ordinaria. ART. 18Spetta all’Assemblea Generale Straordinaria:a) approvare e modificare lo Statuto dell’Associazione;b) deliberare lo scioglimento dell’Associazione. ART. 19Spetta all’Assemblea Generale dei Delegati ordinaria:a) approvare la relazione annuale del Consiglio Nazionale degli Ambasciatori;b) approvare il bilancio preventivo e consuntivo annuale;c) nominare il Consiglio Nazionale;d) nominare il Presidente Effettivo;e) nominare, su proposta del Consiglio Nazionale, il Presidente Onorario;f) nominare il Collegio dei Probiviri;g) nominare il Collegio dei Sindaci Revisori;h) deliberare sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno;i) determinare in linea generale l’attività associativa;j) determinare annualmente l’importo della quota associativa di spettanza all’Associazione stessa e ai Consolati Regionali.ART. 20Il Consigli Nazionale è nominato dall’Assemblea Generale dei Delegati ed è da questi parimenti fissato il numero dei suoi membri, tenendo conto della rappresentatività in percentuale di ogni Consolato Regionale.Ad ogni Consolato Regionale deve comunque essere garantito un rappresentante identificato nel Presidente della stessa, salvo diversa decisione dello stesso Consolato.I Consiglieri eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.Qualora nel corso dell’esercizio venga a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Nazionale provvederà alla loro sostituzione attingendo alla graduatoria iniziale, suddivisa per Regioni.I Consiglieri nominati successivamente scadono, come gli altri, alla fine del quadriennio in corso.Tutte le altre cariche, a tutti i livelli, nazionale, regionale e provinciale, hanno la durata di quattro anni; Il Consiglio Regionale è nominato dall’Assemblea dei Delegati ed è da questi parimenti fissato il numero dei suoi membri, tenendo conto della rappresentanza in percentuale di ogni Rappresentanza Provinciale.Ad ogni Rappresentanza deve essere comunque garantito un rappresentante identificato nel Presidente della Rappresentanza, salvo diversa decisione della rappresentanza stessa.I Consiglieri eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.Qualora nel corso dell’esercizio venga a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Regionale provvederà alla loro sostituzione attingendo alla graduatoria iniziale, suddivisa per Rappresentanze.I Consiglieri nominati successivamente scadono, come gli altri, alla fine del quadriennio in corso.Il Consiglio Direttivo delle Rappresentanze è nominato dall’Assemblea degli Associati ed è da questa parimenti fissato il numero dei suoi Consiglieri.I Consiglieri eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.Qualora nel corso dell’esercizio vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione attingendo alla graduatoria iniziale.I Consiglieri nominati successivamente scadono, come gli altri, alla fine del quadriennio in corso. ART. 21Le dimissioni della maggioranza dei consiglieri Nazionali, comporta le dimissioni dell’intero Consiglio. In questo caso si renderà necessario convocare, entro tre mesi, l’Assemblea Generale Ordinaria dei Delegati, al fine di provvedere all’elezione del nuovo Consiglio Nazionale.Lo stesso criterio è valido anche per il Consiglio Direttivo Regionale e Provinciale.ART. 22Il Consiglio Nazionale si riunisce, almeno una volta ogni sei mesi, su convocazione del Presidente, ed ogni qualvolta egli lo reputi opportuno.Il Presidente è peraltro tenuto a convocare il Consiglio Nazionale, entro venti giorni, su eventuale richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri Nazionali.ART. 231) Il Consiglio Nazionale è l’organo direttivo permanente dell’associazione e delibera su qualsiasi argomento che non sia di competenza dell’Assemblea Generale, spettandogli tutti i poteri per l’ordianaria e straordinaria amministrazione; in particolare:a) su proposta del Presidente, nominare tra i suoi membri il Vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti di competenza territoriale;b) su proposta del Presidente, nominare la Giunta Esecutiva, determinandone anche il numero dei partecipanti;d) ove ritenuto opportuno, su proposta del Presidente, nominare uno o più Vice Segretari fra gli associati effettivi;e) nominare il Tesoriere fra i suoi membri;f) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo;g) dar corso alle deliberazioni dell’Assemblea;h) deliberare per quanto di sua competenza, sulla decadenza degli associati a norma dell’art. 9/ci) affidare incarichi anche a persone fisiche o giuridiche estranee alla categoria, per il reperimento di sponsor e per l’organizzazione delle molteplici attività dell’associazioni (riviste,siti web, convegni, congressi, corsi di cucina, ecc.)Le commissioni non avranno potere decisionale, salvo speciale autorizzazione del Consiglio Nazionale che potrà delegare, in casi speciali e particolari, tutti i poteri da queste espressamente richieste. Delle commissioni possono anche far parte persone estranee al Consiglio o alla categoria.l) istituire un regolamento interno;m) convocare almeno una volta all’anno una consulta dei Presidenti e dei degli Ambasciatori Segretari Regionali con all’ordine del giorno esclusivamente argomenti inerenti le necessità regionali.ART. 24Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario. Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri in carica. In caso di parità nelle deliberazioni, prevale il voto di chi presiede la riunione.ART. 25Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione a tutti gli effetti, nei confronti dei terzi. In caso di sua assenza o impedimento, il potere di rappresentanza spetta al Vice Presidente Vicario.La firma e la rappresentanza del Vice Presidente Vicario fa piena prova rispetto a terzi, dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.ART. 26b) al Tesoriere spetta di svolgere i compiti attribuitigli dal Consiglio Nazionale;c) la Giunta Esecutiva è l’organo esecutivo dell’associazione. Spetta alla Giunta Esecutiva perseguire le delibere del Consiglio Nazionale, rendendone allo stesso ampia e circostanziata documentazione. Spetta alla Giunta Esecutiva la nomina del commissario ogni qualvolta si presenta la inderogabile necessità di tutelare i rapporti fra Consolati, Rappresentanze e Federazione;d) tutti gli Associati che hanno ricoperto il mandato di Presidente Effettivo per due mandati consecutivi entrano di diritto a far parte del Consiglio Nazionale con diritto di voto;e) la nomina di Consigliere a vita è compatibile con le cariche previste dall’art. 11 del presente Statuto;f) I Consiglieri a vita non possono essere candidati a ricoprire per un periodo di quattro anni, i seguenti mandati: Giunta Esecutiva, Tesoriere, Collegio dei Sindaci Revisori, Collegio dei Probiviri.ART. 27a) Il Collegio dei Sindaci Revisori è nominato dall’Assemblea Generale dei Delegati. Esso dura in carica quattro anni ed è composto da tre (3) membri, anche nominati tra estranei alla categoria. I suoi componenti sono rieleggibili. La carica non è compatibile con altre cariche previste dal presente Statuto. Il Collegio dei Sindaci nomina tra i suoi membri il Presidente. Al Collegio spetta di vigilare sul buon andamento della gestione economica – finanziaria dell’Ente. Esso presenta annualmente all’Assemblea una relazione scritta sul bilancio consuntivo e preventivo. Tutte le cariche sociali sono a titolo onorifico.b) Il Collegio dei Probiviri è nominato dall’Assemblea dei Delegati. Esso dura in carica quattro anni ed è composto da tre (3) membri, anche nominati tra estranei alla categoria. I suoi componenti sono rieleggibili. La carica non è compatibile con le altre cariche previste dal presente Statuto. Il Collegio dei Sindaci nomina tra i suoi membri il Presidente. Al Collegio dei Probiviri spettano i poteri sanciti dall’art. 9 ultimo comma del presente Statuto. ART. 28Ai Consolati Regionali, Rappresentanze Provinciali spetta il compito, in piena autonomia e completa responsabilità, di svolgere perifericamente le attività dirette al perseguimento degli scopi sociali, stabiliti per ciascun Consolato Regionale, Rappresentanza Provinciale dell’Assemblea locale dei Soci.ART. 29L’Assemblea degli Associati di ogni Consolato Regionale, Rappresentanza Provinciale, si riunisce almeno una volta all’anno, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Si riunisce altresì ogni volta che sia stata convocata l’Assemblea Generale dei Delegati, non appena sia pervenuta la convocazione nazionale, di cui l’art. 13 del presente Statuto.ART. 30L’Assemblea dei Soci di ogni Consolato Regionale, Rappresentanza Provinciale, è convocata dal Presidente, con lettera inviata ai propri Associati, contenente l’ordine del giorno. Per la costituzione dell’Assemblea dei Soci di ogni Consolato Regionale, Rappresentanza Provinciale e per il suo funzionamento, valgono le norme previste dall’art. 14 del presente Statuto, in quanto applicabili. Essa è presieduta dal Presidente del Consolato Regionale, Rappresentanza Provinciale, o in mancanza di questi da persona da eleggere.ART. 31All’Assemblea degli Associati di ogni Consolato Regionale, Rappresentanza Provinciale, spetta di fissare le linee dell’attività periferica, in armonia con quelle generali dell’associazione.Essa approva il proprio bilancio, preventivo e consuntivo e provvede all’elezione dei Delegati che partecipano all’Assemblea Generale dei Delegati, come previsto dall’art. 12 del presente Statuto.Nomina altresì, tra i propri associati le cariche sociali periferiche, con poteri di ordinaria amministrazione per lo svolgimento dell’attività sociale periferica.………………………………………………………………………………………………………………………………TITOLO V - MEZZI FINANZIARI DELL’ASSOCIAZIONEART. 32I mezzi finanziari della Federazione sono costituiti da:a) donazioni, legati, contributi privati;b) sovvenzioni o contributi di Enti pubblici;c) quote di iscrizione e contributi dei Soci;d) redditi patrimoniali o proventi derivanti da iniziative sociali;e) beni mobili ed immobili di proprietà della Federazione o comunque acquistati o provenienti da lasciti o donazioni;f) fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio.E’ fatto espresso divieto di distribuire in modo indiretto utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la destinazione non siano imposte dalla legge. ART. 33L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2008.Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Nazionale il rendiconto economico e finanziario della Federazione ed il bilancio preventivo del successivo esercizio, i quali saranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea Generale dei Delegati.Parimenti i Consigli Regionali ed i Consigli Direttivi delle Rappresentanze Provinciali predisporranno il rendiconto economico e finanziario, nonché il bilancio preventivo del successivo esercizio dei Consolati Regionali e dalle Rappresentanze Provinciali, i quali saranno sottoposti all’approvazione delle rispettive Assemblee.………………………………………………………………………………………………………………………………TITOLO VI - MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIOGLIMENTOART. 34Per le modifiche del presente Statuto l’Assemblea Generale straordinaria dei Delegati è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando siano presenti almeno i due terzi (2/3) di questi.Essa delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti. ART. 35Lo scioglimento dell’associazione Ialina Hospitality è deliberata dall’Assemblea Generale straordinaria dei Delegati, con voto favorevole di almeno quattro quinti (4/5) di questi. In caso di approvazione l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri.Il patrimonio dell’associazione dovrà essere devoluto in caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui l’art. 3, comma 190 della legge n. 662/1996 e salva diversa destinazione imposta dalla legge. ART. 36Per quanto non previsto espressamente da questo Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti. ART. 37L’associazione terrà, a cura del Consiglio Nazionale:· un libro associati;· un libro verbali Assemblee Generali dei Delegati;· un libro verbali Consiglio Nazionale;· un libro mastro;· un libro inventari.ART. 38 Ogni Consolato e ogni Rappresentanza terranno a cura dei rispettivi Consigli:· un libro associati;· un libro verbali Assemblee Generali;· un libro verbali Consiglio Nazionale;· un libro mastro;· un libro inventari.ART. 39
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| Ultimo aggiornamento ( Sabato 14 Febbraio 2009 18:21 ) |



